Guida pratica · Consumatori

Ti chiamano per luce o gas? Ecco cosa fare

Dal 19 giugno 2026 solo il tuo fornitore attuale può telefonarti per proporti un'offerta. Tutti gli altri contratti conclusi al telefono, senza il tuo consenso esplicito, sono nulli per legge.

Una telefonata che propone "un aggiornamento del contratto" o "un controllo dei consumi" è quasi sempre un tentativo di venderti un nuovo contratto di luce o gas. Dal 19 giugno 2026 la legge ha reso molte di queste chiamate illegali, e i contratti che ne derivano nulli.

Questa guida spiega chi può ancora chiamarti, quando un contratto telefonico non vale niente e cosa fare, passo per passo, se ti capita.

Cosa dice la norma

Il Decreto Bollette (D.L. n. 21/2026), convertito con modificazioni dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026), ha introdotto il divieto di contattare telefonicamente o via SMS i consumatori per proporre contratti di fornitura di energia elettrica e gas, salvo consenso esplicito preventivo. Lo fa con l'articolo 1, comma 5-bis, che inserisce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell'articolo 51 del Codice del consumo. Il divieto scatta decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (19 aprile 2026), cioè dal 19 giugno 2026, e riguarda i clienti domestici: per le utenze di imprese e partite IVA questa tutela non si applica.

Da quella data, solo il fornitore attuale del cliente può contattarlo telefonicamente per offerte commerciali, e solo se il cliente ha dato in precedenza un consenso specifico a essere ricontattato. Qualsiasi altro fornitore che chiama o scrive senza una richiesta esplicita del consumatore attraverso i suoi strumenti informatici (sito, app, modulo online) viola la norma.

Quando il contratto è nullo

Punto chiave

Se un fornitore diverso da quello attuale ti contatta telefonicamente o via messaggio senza che tu l'abbia richiesto sui suoi canali ufficiali, e da quel contatto nasce un contratto, quel contratto è nullo. Non serve disdirlo: non ha mai avuto valore legale.

La prova che il contatto fosse regolare spetta al fornitore, non al cliente: è lui a dover dimostrare di avere il consenso, non tu a dover dimostrare di non averlo dato.

Cosa fare se ricevi la chiamata

Non dare mai il codice POD (luce) o PDR (gas). Sono gli unici dati che servono davvero per attivare un passaggio di fornitura a tua insaputa. Senza quei codici non possono fare nulla.
Non rispondere "sì" a domande generiche tipo "conferma che è lei il titolare dell'utenza?" o "possiamo procedere con l'aggiornamento?". Alcune registrazioni vengono poi usate come prova di un consenso contrattuale che in realtà non hai dato consapevolmente.
Chiedi che tutto ti venga inviato per iscritto (email o posta) prima di discutere qualunque offerta. Un'azienda seria non ha problemi a farlo; chi insiste per chiudere "subito al telefono" è un segnale d'allarme.
Annota numero, data e orario della chiamata, e se possibile il nome dell'operatore e della società che dichiara di rappresentare. Ti serve se poi devi segnalare o contestare.
Se hai già firmato senza volerlo: hai comunque 14 giorni di diritto di ripensamento su qualsiasi contratto concluso a distanza (Codice del Consumo), oltre alla nullità prevista dalla nuova norma se il contatto non era autorizzato.

Come segnalare una chiamata illegale

Puoi segnalare il numero e le modalità della chiamata a:

Per far valere la nullità di un contratto già attivato puoi usare il servizio di conciliazione di ARERA o gli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie previsti dal Codice del consumo (comma 8-ter), senza passare da un giudice.

Conserva sempre numero chiamante, data e orario: sono le informazioni che gli enti di controllo chiedono per procedere.

Se hai già cambiato fornitore senza volerlo, la guida su come si cambia fornitore spiega anche come si torna indietro. Per il quadro completo del decreto, incluso il bonus da 115 euro per le famiglie vulnerabili, c'è l'articolo su Decreto Bollette 2026.

Nota legale: I contenuti di questo articolo sono forniti a scopo puramente informativo e non costituiscono consulenza legale. Per contestare un contratto o una chiamata specifica, rivolgiti ad AGCOM, al Garante Privacy o a un professionista qualificato. Osservatorio Energia Italia non è responsabile di eventuali errori o aggiornamenti normativi successivi alla pubblicazione.